ritenuto che il ritiro della causa equivale a desistenza della parte attrice, la quale deve dunque sopportare gli oneri processuali e versare alla controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata al valore della procedura e alla circostanza che essa si è conclusa dopo lo scambio completo degli allegati scritti e prima dell’istruttoria; osservato che la tassa di giustizia può rimanere contenuta, la procedura terminando senza l’emanazione di un giudizio di merito; richiamati gli art. 352 CPC, la vigente LTG e il regolamento sulle ripetibili; decreta 1. La causa avviata con petizione 1° marzo 1999 è stralciata dai ruoli per desistenza. 2.