378'175.- subito in occasione di un incendio; richiamato il decreto di stralcio parziale 8 ottobre 2008, relativo al ritiro della petizione nei confronti di altre convenute; preso atto che con scritto 16 novembre 2009 l’attrice comunica di ritirare la petizione anche nei confronti dell’ultima parte convenuta in causa; ritenuto che il ritiro della causa equivale a desistenza della parte attrice, la quale deve dunque sopportare gli oneri processuali e versare alla controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata al valore della procedura e alla circostanza che essa si è conclusa dopo lo scambio completo degli allegati scritti e prima dell’istruttoria;