D'altra parte devono essere considerate la difficoltà oggettiva di cifrare le proprie pretese a dipendenza della natura dei pregiudizi posti a giudizio e la competenza del giudice di determinare il risarcimento danni in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, così che la dottrina nel campo specifico concede all'attore di indicare anche soltanto i limiti (ma almeno quelli) delle proprie pretese (Pedrazzini / von Büren / Marbach, op. cit., pag. 182). In tal senso la determinazione delle domande pecuniarie dell'attore, così come formulate nell'ultimo allegato di causa, è senz'altro sufficiente e ammissibile.