13'000.-, senza specificare il motivo di tale riduzione: indica infatti il danno d'immagine in fr. 8'000.-/10'000.- e il torto morale in fr. 3'000.-/5'000.- Dal punto di vista processuale va ricordato che le domande di causa devono essere formulate in termini precisi e distinti (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC), in particolare affinché il convenuto venga a conoscenza contro cosa debba difendersi (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 165, m 12). D'altra parte devono essere considerate la difficoltà oggettiva di cifrare le proprie pretese a dipendenza della natura dei pregiudizi posti a giudizio e la competenza del giudice di determinare il risarcimento danni in applicazione dell'art. 42 cpv.