, art. 16, N. 22). 7. Nel caso concreto, né risulta dagli atti, né le parti sostengono che fra loro siano intercorse pattuizioni riguardo alla cessione dei diritti d'autore. A fronte di una situazione talmente chiara, non resta che concludere che il solo diritto ceduto e retribuito all'autore (cfr. Rehbinder, op cit., pag. 130-131) è stato quello di riprodurre l'opera e di disporne nell'ambito della propaganda turistica promossa dal convenuto (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA) e per la quale l'opera era stata commissionata: ciò che rappresenta appunto l'unico diritto conforme allo scopo (alla finalità) del contratto intercorso fra le parti.