E' questo il motivo per cui, volendo ottenere un esito contrario, i relativi contratti (di lavoro, di mandato, rispettivamente d'appalto) spesso contemplano pattuizioni in base alle quali i diritti in esame possono venir acquisiti in modo derivato dal datore di lavoro, o dal mandante, rispettivamente dal committente. Mancando un simile accordo, vale la regola interpretativa secondo cui al rispettivo partner contrattuale (datore di lavoro, ecc.) spettano soltanto i diritti d'autore indispensabili per l'adempimento del contratto (Pedrazzini / von Büren / Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berna 1998, p. 71; Rehbinder, op. cit., pag. 119):