Mentre fattispecie analoghe sono esplicitamente regolate, in particolare relativamente a invenzioni, brevettabili o no, fatte nello svolgimento di un'attività lavorativa o comunque nell'adempimento di obblighi contrattuali (art. 332 CO), rispettivamente in merito alla creazione di disegni o modelli industriali, tutelabili o no (art. 332a CO), nulla è previsto per le opere della letteratura o dell'arte, all'infuori di quanto indica l'art. 17 LDA (diritti su programmi per computer). Se ne deve dedurre che, escluso il caso molto particolare regolato dall'art. 393 CO (nell'ambito del contratto di edizione), in ogni altro caso -contrariamente alla tesi del convenuto- vale illimitatamente il