dell'adozione di determinati caratteri di stampa, delle dimensioni della scritta e della sua collocazione sulla superficie complessiva del manifesto. In relazione poi agli altri argomenti del convenuto, già rilevata l'indifferenza dell'elemento qualità per rapporto all'applicabilità della LDA, è pacifico il fatto che la grafica appartiene ai campi d'applicazione della legge (art. 2 cpv. 2 lett. c LDA) e che anche i manifesti pubblicitari possono senz'altro rientrare nel concetto di opera (Dessemontet, op. cit., pag. 58; Dupertuis P.R., Le droit d'auteur dans le domaine de la publicité commerciale, Losanna 1964, pag. 103 e 110; Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, ed.