Anche in sede di conclusioni l'ente convenuto contesta che il manifesto in esame rappresenti un'opera ai sensi della LDA. In particolare afferma che nel lavoro eseguito dall'attore non si ravvisa alcun carattere individuale che rispecchi la personalità dell'autore poiché questi si sarebbe limitato a impaginare il manifesto, utilizzando materiale fotografico allestito da altri. Nega così che si tratti di un'opera d'arte ai sensi dell'art. 2 LDA.