che l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC); che la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC); che alla parte desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e 151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo partecipato al processo;