cui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1, si è opposta; conclusa la causa di merito, in quanto proposta nei confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società convenuta; ed ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV 1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento; ritenuto in fatto e considerato in diritto: