{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-05-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-30_2006-05-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89870&nX40_KEY=4711248&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31f286d94e9f9575f64edc728f46a473"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.1999.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2006 10.1999.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "causa direttamente in appello - desistenza - stralcio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:27:51", "Checksum": "014e0f0fdd6aa342229ed6b7fb8e2d0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2006 10.1999.30\nRegesto:\ncausa direttamente in appello - desistenza - stralcio\n\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 7\nottobre 1999 da\nchiedente, in applicazione della LDA, che i convenuti siano condannati in solido a pagare all'attrice fr. 68'370.20 a titolo di risarcimento danni e fr. 150'000.-, pari all'utile conseguito con la vendita illecita in Svizzera di mobili protetti da diritto d'autore;\ncui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1, si è opposta;\nconclusa la causa di merito, in quanto proposta nei confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società convenuta;\ned ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV 1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento;\nritenuto in fatto e\nconsiderato in diritto:\nche l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC);\nche la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);\nche alla parte desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e 151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo partecipato al processo;\nche tuttavia, a prescindere dalle spese sostenute per la ricerca del convenuto e per le notifiche e le citazioni nella via edittale, nessun'altra spesa è stata registrata oltre le correnti spese postali e di cancelleria;\nche anche la tassa di giustizia può essere oltremodo ridotta, dal momento che il contenzioso processuale si è esaurito nel rapporto tra l'attrice e la convenuta CV 2;\ndecreta:\n1. La causa dipendente da petizione 7 ottobre 1999 di AT 1, __________, in quanto proposta contro CV 1, di ignota dimora, è stralciata dai ruoli per desistenza.\n2. Le spese fr. 300.-\ne la tassa di giustizia fr. 300.-\nin totale fr. 600.-\ngià anticipate dall'attrice, restano a suo carico.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}