M. consid. 2); che ne discende, mancando il requisito dell'appellabilità al Tribunale federale, l'irricevibilità dell'azione promossa direttamente alla Camera civile del Tribunale d'appello; che le spese giudiziarie e le ripetibili sono a carico della parte attrice e nel calcolo delle stesse si è tenuto conto del motivo per il quale la lite viene meno e del presumibile dispendio orario fino ad ora profuso dal patrocinatore del convenuto correlato con l'onorario minimo ad valorem. Per i quali motivi in applicazione dell'art. 302 cpv. 1 CPC e, vista per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia: