che l'art. 6 LN stabilisce che il notaio, nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità previste dalla stessa Legge notarile e del diritto civile e penale e che tale rinvio (cfr. art. 61 CO) è riferito alle norme del diritto federale sulla responsabilità per atti illeciti degli art. 41 e seg. CO che tornano applicabili come diritto cantonale suppletivo (Bernaschina/ Jorio/ Moggi/Pagani/Pedrazzini/Vassalli, Legge sul notariato annotata, 1996, nota 3 ad art. 6 LN);