{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-2_2000-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59255&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7681555024bc4489e4eff1484c798f66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.11.2000 10.1999.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:05:37", "Checksum": "bff145a1f1409594fc230e0c38b23e30", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.11.2000 10.1999.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente |\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 11 febbraio 1999, da\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncon la quale è chiesta la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 2'376'341.-- quale risarcimento del danno (responsabilità del notaio).\nEd ora sull'ammissibilità procedurale (art. 302 CPC) dell'azione promossa direttamente in appello.\nSentite le parti all'udienza del 16 novembre 2000.\nLetti ed esaminati gli atti.\nConsiderato\nin fatto ed in diritto:\nche l'attrice procede contro il notaio avv. __________ per chiedergli il risarcimento del danno, la cui pretesa le è stata ceduta dal signor __________, a dipendenza dell'inefficacia del contratto di compravendita immobiliare 24 luglio 1989, rogato dallo stesso notaio, per il quale l'acquirente __________ aveva già versato alla venditrice __________ l'importo di fr. 2'200'000.-- non più recuperati;\nche condizione d'ordine, oltre a quella del valore della lite, necessaria per proporre direttamente alla Camera civile d'appello una causa di natura patrimoniale, è quella dell'appellabilità al Tribunale federale (art. 302 CPC) dove per appellabilità si ritiene la cognizione del Tribunale federale nella procedura di ricorso per riforma;\nche la responsabilità per i danni insorti in relazione all'attività ministeriale del notaio non soggiace alle regole del mandato ma è retta principalmente dal diritto pubblico cantonale;\nche l'art. 6 LN stabilisce che il notaio, nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità previste dalla stessa Legge notarile e del diritto civile e penale e che tale rinvio (cfr. art. 61 CO) è riferito alle norme del diritto federale sulla responsabilità per atti illeciti degli art. 41 e seg. CO che tornano applicabili come diritto cantonale suppletivo (Bernaschina/ Jorio/ Moggi/Pagani/Pedrazzini/Vassalli, Legge sul notariato annotata, 1996, nota 3 ad art. 6 LN);\nche quindi i rimproveri dell'attrice al notaio, riguardando la sua attività ministeriale, attengono alla responsabilità regolata dal diritto pubblico cantonale con la conseguenza che il ricorso per riforma al Tribunale federale si avvera inammissibile (cfr. nello stesso senso I CCTF 14 luglio 1999, 4C.43/1999, in re P. c. M. consid. 2);\nche ne discende, mancando il requisito dell'appellabilità al Tribunale federale, l'irricevibilità dell'azione promossa direttamente alla Camera civile del Tribunale d'appello;\nche le spese giudiziarie e le ripetibili sono a carico della parte attrice e nel calcolo delle stesse si è tenuto conto del motivo per il quale la lite viene meno e del presumibile dispendio orario fino ad ora profuso dal patrocinatore del convenuto correlato con l'onorario minimo ad valorem.\nPer i quali motivi\nin applicazione dell'art. 302 cpv. 1 CPC\ne, vista per le spese, la vigente TG\ndichiara e pronuncia:\n1. La petizione 11 febbraio 1999 proposta direttamente in appello da __________ contro l'avv. __________ è irricevibile.\n2. Le spese di giudizio consistenti in:\n- tassa di giustizia fr. 3'000.--\n- indennità testi fr. 150.--\n- emolumenti di cancelleria fr. 150.--\nt o t a l e fr. 3'300.--\nsono a carico dell'attrice che rifonderà a controparte fr. 17'500.-- per indennità ripetibile.\n3. Intimazione a: - avv. __________;\n- avv. __________.\nPer la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}