Ritenuto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo nei termini che appaiono dalla convenzione sottoscritta, in data odierna, avanti al Presidente della seconda Camera civile d'appello; che di ciò si dà atto alle parti allegando al decreto di stralcio la convenzione di transazione che ne forma parte integrante; che la tassa di giustizia e le spese, così come le ripetibili, commisurate agli atti di procedura sino ad ora svolti, sono pure già state ripartite nella citata transazione; in applicazione dell'art. 352 CPC e vista la vigente TG decreta 1. La causa inc.