teste __________, inc. rich. 10.1999.22, p. 2), egli doveva inoltre essere consapevole del rischio insito in un investimento come quello concretamente prospettato, che, nella misura in cui prevedeva profitti dell'ordine del 10% mensile rispettivamente, in caso di inadempienza dei mutuatari, un risarcimento pari al 110%, doveva senz'altro essere considerato di carattere speculativo; a maggior ragione se si pensa che il funzionario di una banca della piazza luganese, da lui contattato, glielo aveva sconsigliato proprio per questo motivo (teste __________ TE 7 p. 1). Oltretutto, a parte essersi informato sulla reputazione della convenuta (petizione p. 3, cfr.