10.1999.22, p. 2) -questione di per sé fondamentale e che dunque, se effettivamente vera, sarebbe stata certo confermata anche dagli altri- non è, a giudizio di questa Camera, ancora sufficiente per fondare una responsabilità contrattuale della convenuta, anche perché in quell'occasione il teste aveva fatto riferimento a una garanzia bancaria quando in realtà quella fornita era pacificamente di altra natura, tanto più che neppure è dato a sapere se quel presunto impegno venne dato al momento della sottoscrizione del contratto oppure venne fornito, semmai nel senso di una semplice assicurazione, solo nella fase precontrattuale. Ad ogni buon conto, in sede conclusionale, l'attore neppure ha