teste __________, inc. rich. 10.1999.22, p. 2) -questione di per sé fondamentale e che dunque, se effettivamente vera, sarebbe stata certo confermata anche dagli altri- non è, a giudizio di questa Camera, ancora sufficiente per fondare una responsabilità contrattuale della convenuta, anche perché in quell'occasione il teste aveva fatto riferimento a una garanzia bancaria quando in realtà quella fornita era pacificamente di altra natura, tanto più che neppure è dato a sapere se quel presunto impegno venne dato al momento della sottoscrizione del contratto oppure venne fornito, semmai nel senso di una semplice assicurazione, solo nella fase precontrattuale.