{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-23_2004-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29773&nX40_KEY=4924000&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dffbfdefc93b0065a0f354dba04cf176"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2004 10.1999.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:10", "Checksum": "4fed172d9e44664614dc80c4136a3209", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2004 10.1999.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Giani (quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney Colombo, astenuta) |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 770'000.- (pari a fr. 1'180'025.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1, __________ e a LI 2 __________, denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\ncitate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 28 gennaio 2004;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Alla fine del 1996 il __________ AT 1, contattato da alcuni procacciatori d'affari che gli avevano proposto di investire in Svizzera, si recò presso la sede __________ della fiduciaria CV 1 ove, presenti tra gli altri il funzionario __________ TE 3 e __________ LI 1, gli vennero illustrati gli estremi di un investimento finanziario ad alto rendimento da effettuarsi negli Stati Uniti. Convinto dai suoi interlocutori della bontà dell'operazione, il 21 gennaio 1997, egli sottoscrisse presso quella società un contratto (doc. C) LI 2 società panamense facente capo a __________ LI 1, liberando nel contempo una somma di US $ 700'000.-, che avrebbe dovuto creare, mensilmente, importanti guadagni. Sennonché, dopo il versamento delle prime quattro rate mensili d'interessi per complessivi US $ 182'000.-, i versamenti tutt'a un tratto cessarono e il capitale investito, ivi compreso il supplemento del 10%, che in base al contratto sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza, non venne più restituito all'investitore.\n2. Con la petizione in rassegna il __________ AT 1 ha convenuto in lite CV 1 nella sua veste di consulente, collettore per i capitali investiti ed organizzatrice dell'operazione, rimproverandole in particolare di non aver verificato la validità della garanzia (un atto di cessione secondario relativo a una quota di titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore, messa a suo tempo a disposizione da LI 2 nell'evenienza di una sua inadempienza. Egli ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di US $ 770'000.-, pari al 110% del capitale che avrebbe dovuto essere coperto dalla garanzia in questione.\n3. La convenuta si è opposta alla petizione rilevando di aver in realtà svolto un ruolo del tutto marginale nell'operazione, avendo funto unicamente da collettore dei fondi dei clienti di __________ LI 1, che essa aveva poi trasferito, su incarico di questi ultimi, a LI 2 la quale, insieme al predetto __________ LI 1, era dunque l'unica responsabile della perdita subita dall'attore. In tale veste non le competeva alcun obbligo di controllo in merito alle garanzie fornite a tutela del capitale investito, tanto più che la controparte si era espressamente assunta la responsabilità dell'investimento, manifestamente di carattere speculativo.\n4. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.\n5. Per giurisprudenza invalsa, il giudice non è vincolato dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate in causa dalle parti ed è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87).\n6. Come accennato, l'attore ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia messa a disposizione da LI 2 costituisca una chiara violazione contrattuale da parte della convenuta, tale da innescare la sua responsabilità. Non è così. In base al contratto di mandato, sottoscritto il 21 gennaio 1997 (doc. 2), la convenuta era in effetti unicamente tenuta, per quanto qui interessa, a ricevere a suo nome la garanzia in questione (ovvero l'atto di cessione secondario), che in base al contratto d'investimento concluso il medesimo giorno sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore (cfr. doc. C exhibit \"B\"), e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita. Il fatto che, tra le varie persone presenti agli incontri tra le parti (l'attore, __________ TE 5 e __________ TE 3), il solo __________ __________ abbia riferito che __________ TE 3 si era fatto carico di verificare la validità della garanzia (cfr. teste __________, inc. rich. 10.1999.22, p. 2) -questione di per sé fondamentale e che dunque, se effettivamente vera, sarebbe stata certo confermata anche dagli altri- non è, a giudizio di questa Camera, ancora sufficiente per fondare una responsabilità contrattuale della convenuta, anche perché in quell'occasione il teste aveva fatto riferimento a una garanzia bancaria quando in realtà quella fornita era pacificamente di altra natura, tanto più che neppure è dato a sapere se quel presunto impegno venne dato al momento della sottoscrizione del contratto oppure venne fornito, semmai nel senso di una semplice assicurazione, solo nella fase precontrattuale. Ad ogni buon conto, in sede conclusionale, l'attore neppure ha preteso la rilevanza di questa testimonianza."}