La leggerezza dimostrata nell'occasione da quest'ultimo, che era cognito della materia ed al quale oltretutto l'investimento in questione era sconsigliato da un funzionario di banca (cfr. consid. 8.1), assume perĂ² a sua volta i connotati di una colpa non indifferente, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a giudizio della scrivente Camera giustifica tutto sommato di ridurre la misura del risarcimento in ragione di 2/5.