104 II 199; II CCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), non corrisponde all'importo, pari al 110% del capitale, che la garanzia avrebbe dovuto coprire. In assenza di un formale impegno della convenuta a verificare la validità della garanzia, esso deve in effetti essere intravisto nella somma che, a seguito delle dichiarazioni e dei silenzi della convenuta, l'attore era stato in definitiva indotto ad investire. In concreto esso deve dunque essere cifrato in US $ 300'000.-, pari al capitale andato perso.