{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-22_2004-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29774&nX40_KEY=4924000&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "956f48c037ed75509aa0e339bde285d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2004 10.1999.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:10", "Checksum": "b9e16e26eaabcd63134d979a63726951", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2004 10.1999.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7.1.2 Ma, oltre ad aver creato queste apparenze fallaci nell'attore, la convenuta gli ha pure fornito informazioni o assicurazioni errate circa l'operazione e le entità giuridiche che vi partecipavano rispettivamente gli ha sottaciuto o comunque non l'ha reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Il teste __________ TE 10 ha in effetti riferito che, in occasione dell'incontro cui egli partecipò presso la convenuta, agli investitori venne trasmesso in maniera chiara ed inequivocabile il messaggio che essa, seppur con l'ausilio di __________ LI 1, avrebbe organizzato e controllato -ciò che è stato in seguito disatteso- le varie fasi operative dell'investimento proposto, segnatamente attraverso un'attenta analisi del contratto, degli strumenti finanziari che il contratto prevedeva, nonché della piena legalità e correttezza di tutte le varie fasi contrattuali che prevedevano lo scambio di denaro contro garanzie (cfr. il doc. R, il cui contenuto è stato confermato dal teste in sede rogatoriale, ad IV°). A prescindere da quanto precede, lo stesso funzionario __________ TE 3, per atti concludenti, ha continuato a consigliare l'investimento in questione (teste __________ p. 5) o comunque non l'ha sconsigliato -il che nelle particolari circostanze costituiva un'implicita conferma della serietà dell'operazione- ancorché non conoscesse sufficientemente i partner dell'operazione né i dettagli dell'investimento stesso: egli, in effetti, non aveva mai avuto a che fare in precedenza con __________ LI 1, che aveva superficialmente conosciuto nel 1995, ma della cui attività non aveva conoscenze particolari (teste __________ TE 3 p. 6 seg.); egli non sapeva verosimilmente nulla delle società implicate nell'operazione, la panamense LI 2 (firmataria del contratto di investimento di cui al doc. C), le americane __________ (società di revisione incaricata di ricevere i fondi investiti e di rimettere le garanzie all'attore rispettivamente alla convenuta stessa), __________ (società fiduciaria di LI 2) e __________ (società beneficiaria delle garanzie messe a disposizione); e neppure si era preoccupato di verificare (teste Tancredi Pasero p. 7; cfr. risposta p. 10 e 12) -dando con ciò l'impressione che quanto veniva detto e/o documentato corrispondeva al vero- le referenze che Marco LI 1 gli aveva fornito in merito alla società Aliotta, Fritsch & Walsch (doc. 3) rispettivamente le indicazioni, per altro vaghe, da questi rese avanti agli investitori in merito al tipo d'investimento (acquisizione e rivendita di titoli di stato americani), che pure in base alle previsioni avrebbe dovuto creare profitti a dir poco straordinari, dell'ordine del 10% mensile (cfr. doc. C).\n7.2 Il comportamento tenuto nell'occasione dalla convenuta, tramite il suo funzionario __________ TE 3, è senz'altro costitutivo di colpa, anche nel caso in cui, come sembra, egli avesse ritenuto che l'investitore era stato in realtà indirizzato alla convenuta da collaboratori di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6). Questi, se avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe in effetti potuto e dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni e i suoi silenzi erano senz'altro tali da indurre l'attore, che fino a quel momento non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito all'investimento (tanto è vero che la convenuta aveva garantito all'attore che fino alla firma del contratto d'investimento avrebbe tranquillamente potuto riavere la somma depositata presso di lei, cfr. teste __________ TE 3 p. 6), a ritenere serie le persone partecipanti allo stesso rispettivamente fattibile e non azzardata l'operazione proposta, corredata oltretutto dalle necessarie garanzie.\n7.3 Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il danno che egli ha subito a seguito del comportamento illecito della convenuta, per definizione dato dalla differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; DTF 104 II 199; II CCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), non corrisponde all'importo, pari al 110% del capitale, che la garanzia avrebbe dovuto coprire. In assenza di un formale impegno della convenuta a verificare la validità della garanzia, esso deve in effetti essere intravisto nella somma che, a seguito delle dichiarazioni e dei silenzi della convenuta, l'attore era stato in definitiva indotto ad investire. In concreto esso deve dunque essere cifrato in US $ 300'000.-, pari al capitale andato perso.\n7.4 Nel caso concreto non vi è dubbio che tra il comportamento illecito della convenuta e il danno subito dall'attore vi sia un nesso di causalità adeguata, condizione che è data qualora, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è realizzato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il fatto di indurre la controparte, sulla base di impressioni e informazioni fallaci, a ritenere serie le persone partecipanti a un investimento rispettivamente fattibile e non azzardata un'operazione finanziaria, corredata oltretutto dalle necessarie garanzie, è in effetti in generale tale da causare le perdite che l'investimento in questione ha in seguito provocato."}