Alla convenuta, come esposto in dettaglio nei considerandi che precedono (in particolare consid. 7.1.2), va invece rimproverato di aver sottaciuto all'attore o comunque non l'averlo reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti dell'operazione, da lei per altro segnalato, e sulle entità giuridiche che vi partecipavano, di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Nell'occasione essa ha agito con una leggerezza ed approssimazione estrema, assolutamente intollerabili per una società fiduciaria svizzera, tanto più che essa, per il suo intervento, aveva beneficiato delle commissioni per la gestione di apertura del conto fiduciario.