4. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte. 5. Prima di esaminare il merito della lite, occorre premettere due considerazioni, una di carattere eminentemente giuridico e l'altra di carattere più pratico. Dal punto di vista giuridico, va rilevato che, per giurisprudenza invalsa, il giudice non è vincolato dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate in causa dalle parti ed è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87).