8. Ammessa con ciò la responsabilità della convenuta per le perdite subite dall'attore -anche perché il fatto che quest'ultimo nel doc. 2 abbia dichiarato di assumersi la piena responsabilità dell'investimento rilasciando oltretutto una manleva a favore della convenuta non può liberare quest'ultima, sia per il fatto che in realtà gli erano state sottaciute o dissimulate tutta una serie di circostanze rilevanti per l'investimento sia per il fatto che a quest'ultima, come vedremo, andava in ogni caso imputata una colpa grave (art. 100 cpv.