3a, 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il fatto di indurre la controparte, sulla base di informazioni fallaci, a ritenere serie le persone partecipanti a un investimento rispettivamente fattibile e non azzardata un'operazione finanziaria, è in effetti in generale tale da causare le perdite che l'investimento in questione ha in seguito provocato. 8. Ammessa con ciò la responsabilità della convenuta per le perdite subite dall'attore -anche perché il fatto che quest'ultimo nel doc.