In base al contratto di mandato, sottoscritto il 22 gennaio 1997(doc. 2), la convenuta era in effetti unicamente tenuta, per quanto qui interessa, a ricevere a suo nome la garanzia in questione (ovvero l'atto di cessione secondario), che in base al contratto d'investimento concluso il medesimo giorno sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore (cfr. doc. C exhibit "B"), e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita.