{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-20_2004-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29776&nX40_KEY=4924000&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "25335b3276962d1f9239eb36c6928e7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2004 10.1999.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:11", "Checksum": "fac514d794e300ed00769177dfb69e96", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2004 10.1999.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Ancorché questa tesi giuridica non sia stata evocata dall'attore -il che, come accennato, non ne pregiudica comunque la ricevibilità (cfr. supra, consid. 5)- questa Camera ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia, assieme ad altre circostanze che verranno evidenziate qui di seguito, è in ogni caso tale da fondare una responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta, se non già per il fatto che quest'ultima ha contribuito a creare nell'attore delle apparenze fallaci (sulla natura giuridica della responsabilità per apparenze fallaci: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a, 124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5; NRCP 2003 p. 276) quanto meno nella misura in cui essa gli ha fornito informazioni o assicurazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso di applicazione della responsabilità per aspettative risvegliate rispettivamente della culpa in contrahendo: cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4a; NRCP 2003 p. 275; II CCA 11 agosto 2003 inc. n. 12.2002.268).\n7.1.1 Il solo fatto che gli incontri tra le parti avvennero presso la sede della convenuta alla presenza del suo funzionario __________ TE 3 e, almeno il primo di questi, alla presenza di __________ LI 1, rispettivamente che i vari contratti, di mandato (doc. 2) e di investimento (doc. C), vennero firmati presso la sede della convenuta (teste __________ TE 3 p. 6), non è innanzitutto sufficiente per potersi ammettere che quest'ultima avesse fatto credere all'attore, contrariamente al vero, che l'investimento in questione sarebbe in realtà avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo controllo o con il suo coinvolgimento, il che, trattandosi di un'importante fiduciaria svizzera, soggetta a seri controlli, presupponeva implicitamente la serietà e la fattibilità tecnica e operativa dell'operazione proposta, ivi comprese delle garanzie fornite; tanto più che il contratto di cui al doc. 2, sottoscritto dall'attore, indicava pur sempre che l'investimento era stato proposto da LI 2 nella persona del __________ LI 1.\n7.1.2 Ad ogni buon conto l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la convenuta aveva sottaciuto all'attore o comunque non l'aveva reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti dell'operazione e sulle entità giuridiche che vi partecipavano, di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Lo stesso funzionario __________ TE 3, per atti concludenti, ha in effetti continuato a consigliare l'investimento in questione o comunque non l'ha sconsigliato -il che nelle particolari circostanze costituiva un'implicita conferma della serietà dell'operazione- ancorché non conoscesse sufficientemente i partner dell'operazione né i dettagli dell'investimento stesso: egli, in effetti, non aveva mai avuto a che fare in precedenza con __________ LI 1, che aveva superficialmente conosciuto nel 1995, ma della cui attività non aveva conoscenze particolari (teste __________ TE 3 p. 6 seg.); egli non sapeva verosimilmente nulla delle società implicate nell'operazione, la panamense LI 2 (firmataria del contratto di investimento di cui al doc. C), le americane __________ (società di revisione incaricata di ricevere i fondi investiti e di rimettere le garanzie all'attore rispettivamente alla convenuta stessa), __________ (società fiduciaria di LI 2) e __________ (società beneficiaria delle garanzie messe a disposizione); e neppure si era preoccupato di verificare (teste __________ TE 3 p. 7; cfr. risposta p. 10 e 12) -dando con ciò l'impressione che quanto veniva detto e/o documentato corrispondeva al vero- le referenze che __________ LI 1 gli aveva fornito in merito alla società __________ (doc. 3) rispettivamente le indicazioni, per altro vaghe, da questi rese avanti agli investitori in merito al tipo d'investimento (acquisizione e rivendita di titoli di stato americani), che pure in base alle previsioni avrebbe dovuto creare profitti a dir poco straordinari, dell'ordine del 10% mensile (cfr. doc. C).\n7.2 Il comportamento tenuto nell'occasione dalla convenuta, tramite il suo funzionario __________ TE 3, è senz'altro costitutivo di colpa, anche nel caso in cui, come sembra, egli avesse ritenuto che l'investitore era stato in realtà indirizzato alla convenuta da collaboratori di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6). Questi, se avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe in effetti potuto e dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni e i soprattutto suoi silenzi erano senz'altro tali da indurre l'attore, che fino a quel momento non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito all'investimento (tanto è vero che la convenuta aveva garantito all'attore che fino alla firma del contratto d'investimento avrebbe tranquillamente potuto riavere la somma depositata presso di lei, cfr. teste __________ TE 3 p. 6), a ritenere serie le persone partecipanti allo stesso rispettivamente fattibile e non azzardata l'operazione proposta."}