È pertanto a ragione che essa ha chiesto l'annullamento della menzionata convenzione di liquidazione, ciò che l'autorizza in questa sede a chiedere alla convenuta il risarcimento di quanto le spetta. 15. Per determinare la misura del risarcimento dovuto all'attrice, si possono in buona parte riprendere, fatte salve le eccezioni che verranno evidenziate specificatamente, le posizioni di danno già esaminate per stabilire il carattere manifestamente insufficiente della convenzione di liquidazione. Ovviamente il danno concreto andrà calcolato fino alla data della sentenza, fissata approssimativamente al 1° agosto 2002, e la capitalizzazione avverrà unicamente da quel momento.