pure ICCTF 26 marzo 2001 dove è stato pure ritenuto eccessivo un prezzo superiore del 122% rispettivamente del 78% del valore effettivo), ben si può ritenere che nel caso di specie a fronte di una somma ragionevolmente dovuta di fr. 312'164.30 -somma per altro assai prudenziale, viste le considerazioni fatte con riferimento al danno per attività casalinga- la pattuizione di un'indennità di liquidazione di complessivi fr. 105'000.-, già compresi gli acconti, viola manifestamente i dettami dell'art. 21 CO, per cui l'attrice è senz'altro legittimata a dipartirsi dall'accordo (art. 87 cpv.