40'800.- a titolo di indennità per menomazione dell'integrità fisica (IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.S., 15 settembre 1998 in re V./E.). Il riconoscimento di un importo superiore, postulato in sede conclusionale, non può essere ammesso neanche in questo caso, visto che per giurisprudenza è contraria al principio dell'affidamento l'estensione dell'indennità per torto morale fondata non già su risultanze istruttorie che hanno messo in luce sofferenze maggiori di quelle considerate all'inizio, ma riconducibile piuttosto a motivi di opportunità (IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.), tanto più che con la formulazione utilizzata negli allegati preliminari, secondo cui "si può parlare