Il riconoscimento di un maggior dispendio orario postulato dall'attrice in sede conclusionale non può di contro essere ammesso per almeno 2 motivi: innanzitutto negli allegati preliminari l'attrice, con le formulazioni "danno concreto minimo" (petizione p. 11) rispettivamente "bisogna considerare almeno 4 ore settimanali" (petizione p. 12), aveva chiaramente fatto intendere di ritenersi soddisfatta con il riconoscimento a suo favore di quell'importo settimanale, per cui il successivo aumento delle sue richieste rappresenta un comportamento contraddittorio, come tale costitutivo dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC);