In sede conclusionale l'attrice ha postulato la rifusione della perdita dei contributi AVS e LPP versati dal datore di lavoro, la prima nella misura del 4.2% dei salari corrisposti, la seconda nella misura del 7.5% della perdita del salario coordinato, risultante dalla somma dei salari persi dedotto il salario minimo di cui agli art. 8 LPP e 5 OPP2. Nonostante tale richiesta sia irricevibile nell'ambito della domanda creditoria, siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), essa, rientrando -come detto- tra le posizioni di danno riconosciute dalla giurisprudenza, può senz'altro essere considerata per esaminare se la somma oggetto della liquidazione sia