Ritenuto che tale posizione di danno, ancorché riconosciuta nel suo principio dalla convenuta, non rientra tra quelle ammesse dalla giurisprudenza, che per contro ammette quale danno la perdita dei contributi sociali versati dal datore di lavoro (DTF 113 II 350, 116 II 296 consid. 4; cfr. il prossimo considerando), la stessa non può essere presa in considerazione per stabilire se l'indennità di liquidazione concordata nel 1998 sia manifestamente insufficiente. perdita contributi padronali AVS e LPP 7.