, n. 1581). Se il risarcimento risulta manifestamente insufficiente, il leso non è più vincolato dalla convenzione da lui sottoscritta e può nuovamente far valere tutte le sue pretese (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.8 ad art. 87). Nella presente fattispecie si tratterà pertanto di esaminare se l'indennità di liquidazione concordata nell'agosto 1998 di complessivi fr. 105'000.-, già inclusi gli acconti, fosse a quel momento manifestamente insufficiente (consid. 14) e, se del caso, di stabilire l'importo dovuto alla data della sentenza (consid. 15). nesso causale 2.