D. La convenuta si è opposta alla petizione, non ritenendo assolutamente date le condizioni di fatto e di diritto per potersi annullare l'accordo transattivo concluso a suo tempo: in effetti, a parte il fatto che l'accordo in questione era stato concluso dal legale dell'attrice con piena cognizione di causa, a suo dire, l'importo concordato a quel momento era del tutto consono, visto e considerato che non era stata provata né la totale invalidità dell'attrice né l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente e i danni da lei vantati e che nemmeno erano state prese in considerazione quali fattori di riduzione le affezioni di cui essa già soffriva in precedenza;