{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-15_2002-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59260&nX40_KEY=4929276&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d36a6351a02cdf5c5d441d8cc7dcd78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:04:23", "Checksum": "ac2ac83d6ffcc2b42f6137cc24b421a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n14. Ritenuto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale può senz'altro essere considerato eccessivo ai sensi dell'art. 21 CO un prezzo superiore del 98% al valore assicurativo dell'oggetto (DTF 61 II 35; cfr. pure ICCTF 26 marzo 2001 dove è stato pure ritenuto eccessivo un prezzo superiore del 122% rispettivamente del 78% del valore effettivo), ben si può ritenere che nel caso di specie a fronte di una somma ragionevolmente dovuta di fr. 312'164.30 -somma per altro assai prudenziale, viste le considerazioni fatte con riferimento al danno per attività casalinga- la pattuizione di un'indennità di liquidazione di complessivi fr. 105'000.-, già compresi gli acconti, viola manifestamente i dettami dell'art. 21 CO, per cui l'attrice è senz'altro legittimata a dipartirsi dall'accordo (art. 87 cpv. 2 LCStr), concluso oltretutto in maniera tutt'altro che celere, ad oltre 8 anni dall'incidente, senza che essa nel frattempo abbia potuto godere di sostanziosi acconti, che in effetti fino a quel momento erano stati di soli fr. 14'000.-.\nÈ pertanto a ragione che essa ha chiesto l'annullamento della menzionata convenzione di liquidazione, ciò che l'autorizza in questa sede a chiedere alla convenuta il risarcimento di quanto le spetta.\n15. Per determinare la misura del risarcimento dovuto all'attrice, si possono in buona parte riprendere, fatte salve le eccezioni che verranno evidenziate specificatamente, le posizioni di danno già esaminate per stabilire il carattere manifestamente insufficiente della convenzione di liquidazione. Ovviamente il danno concreto andrà calcolato fino alla data della sentenza, fissata approssimativamente al 1° agosto 2002, e la capitalizzazione avverrà unicamente da quel momento.\n15.1 Il calcolo della perdita di salario concreta e futura presuppone l'accertamento del salario conseguibile negli anni 1999-2002. Ora, sulla base dei calcoli esposti al consid. 5.3, si ha che per il 1999, atteso che il minimo salariale era aumentato a fr. 3'048.20 (teste __________ p. 2), il salario \"fisso\" dell'attrice sarebbe progredito a fr. 3'214.75 e quello \"serale\" a fr. 1'252.05, per complessivi fr. 4'466.80. Per il 2000, ritenuto che il minimo salariale era passato a fr. 3'100.- (teste __________ p. 2), tali somme raggiungevano fr. 3'269.35 rispettivamente fr. 1'275.-, complessivamente fr. 4'544.35. Per il 2001, atteso che il minimo salariale -nonostante la diversa previsione resa nel 2000 dal teste __________ (verbale p. 2), secondo cui lo stesso avrebbe dovuto rimanere invariato- era ora di fr. 3'198.- (teste __________ -__________ p. 3), tali somme si fissavano a fr. 3'372.70 rispettivamente a fr. 1'297.95, complessivamente a fr. 4'670.65, somma che, in assenza di dati più precisi relativi al 2002, può essere confermata anche per quest'ultimo anno.\nIl salario percepito dall'attrice dalla data dell'incidente (21 maggio 1990) alla data della capitalizzazione, che come detto è quella della sentenza, sarebbe dunque stato di fr. 665'435.70 (1990 parziale fr. 28'151.70, 1991 fr. 47'535.15, 1992 fr. 48'793.55, 1993 fr. 50'051.95, 1994 fr. 51'284.35, 1995 fr. 54'670.20, 1996 fr. 56'923.75, 1997 fr. 57'222.10, 1998 fr. 57'520.45, 1999 fr. 58'068.40, 2000 fr. 59'076.55, 2001 fr. 60'718.45, 2002 parziale fr. 35'419.10). Per il futuro il suo salario sarebbe stato di fr. 496'676.90 (= fr. 60'718.45 x 8.18, tavola 19 Stauffer/Schätzle, coefficiente per una donna di 54 anni con un'età di pensionamento di 64 anni).\n15.2 Negli allegati preliminari l'attrice ha chiesto la rifusione dei contributi AVS da lei versati, successivamente all'incidente, dal 1992 al 1995, per complessivi fr. 5'863.-, data oltre la quale, dal 1° gennaio 1996, tale somma andava capitalizzata; la convenuta ha riconosciuto il principio di tale risarcimento (risposta ad. 6.5 e duplica ad 6.5). Nonostante in sede conclusionale l'attrice non abbia più riproposto tale posizione di danno, apparentemente sostituita dalla richiesta di risarcimento per perdita di contributi padronali AVS, la stessa, siccome ammessa dalla convenuta, può senz'altro esserle riconosciuta.\nEssendo così provato (doc. Z48) che l'attrice ha versato a questo titolo fr. 1'751.35 nel 1992, fr. 1'433.10 nel 1993, fr. 1'442.30 nel 1994, fr. 1'236.25 per il 1995, fr. 1'236.20 nel 1996, 1997 e 1998 e fr. 927.15 per i primi 9 mesi del 1999, ovvero ancora fr. 1'236.20 per l'intero anno, ed essendo dunque verosimile che tale somma sarebbe stata dovuta annualmente anche fino al 2002 (fr. 721.10 pro rata nel 2002), fino alla data della sentenza essa ha pertanto diritto a fr. 14'001.30. Per il futuro, in base alla tavola 19 Stauffer/Schätzle, si ottiene una somma di fr. 10'112.10 (= fr. 1'236.20 x 8.18).\n15.3 Irricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 74 e m. 22 seg. ad art. 78), è la richiesta attorea volta alla rifusione della perdita dei contributi AVS e LPP versati dal datore di lavoro.\n15.4 A titolo di danno concreto per la parziale incapacità dell'attrice a svolgere l'attività di casalinga, tenuto conto di quanto indicato al consid. 8, può esserle riconosciuto una somma complessiva di fr. 43'212.- (= fr. 80.- settimanali x 3 anni, 7 mesi e 9 giorni : 2 + fr. 80.- settimanali x 8 anni e 7 mesi). Per il futuro, pacifica l'applicazione della tavola Stauffer/Schätzle 20a, il danno si fissa in fr. 69'347.20 (= fr. 80.- x 52 x 16.67)."}