{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-15_2002-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59260&nX40_KEY=4929276&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d36a6351a02cdf5c5d441d8cc7dcd78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:04:23", "Checksum": "ac2ac83d6ffcc2b42f6137cc24b421a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Negli allegati preliminari l'attrice ha chiesto la rifusione dei contributi AVS da lei versati, successivamente all'incidente, dal 1992 al 1995 per complessivi fr. 5'863.-, data a partire dalla quale, dal 1° gennaio 1996, tale somma andava capitalizzata. Ritenuto che tale posizione di danno, ancorché riconosciuta nel suo principio dalla convenuta, non rientra tra quelle ammesse dalla giurisprudenza, che per contro ammette quale danno la perdita dei contributi sociali versati dal datore di lavoro (DTF 113 II 350, 116 II 296 consid. 4; cfr. il prossimo considerando), la stessa non può essere presa in considerazione per stabilire se l'indennità di liquidazione concordata nel 1998 sia manifestamente insufficiente.\nperdita contributi padronali AVS e LPP\n7. In sede conclusionale l'attrice ha postulato la rifusione della perdita dei contributi AVS e LPP versati dal datore di lavoro, la prima nella misura del 4.2% dei salari corrisposti, la seconda nella misura del 7.5% della perdita del salario coordinato, risultante dalla somma dei salari persi dedotto il salario minimo di cui agli art. 8 LPP e 5 OPP2. Nonostante tale richiesta sia irricevibile nell'ambito della domanda creditoria, siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), essa, rientrando -come detto- tra le posizioni di danno riconosciute dalla giurisprudenza, può senz'altro essere considerata per esaminare se la somma oggetto della liquidazione sia manifestamente insufficiente.\nRitenuto che l'attrice avrebbe percepito fr. 432'021.05 fino alla data della capitalizzazione e fr. 616'619.20 per il futuro, ne discende che a titolo di perdita di contributi AVS padronali le spettavano fr. 18'144.90 rispettivamente fr. 25'898.-.\nPiù complesso è invece il calcolo della perdita per contributi LPP: 1990 fr. 1'235.35 (7.5% di fr. 46'276.75 ./. 19'200.- x 7 mesi e 9 giorni : 12), 1991 fr. 2'125.15 (7.5% di fr. 47'535.15 ./ 19'200.-), 1992 fr. 2'039.50 (7.5% di fr. 48'793.55 ./ 21'600.-), 1993 fr. 2'061.90 (7.5% di fr. 50'051.95 ./ 22'560.-), 1994 fr. 2'154.30 (7.5% di fr. 51'284.35 ./ 22'560.-), 1995 fr. 2'354.25 (7.5% di fr. 54'670.20 ./ 23'280.-), 1996 fr. 2'523.30 (7.5% di fr. 56'923.75 ./ 23'280.-), 1997 fr. 2'500.65 (7.5% di fr. 57'222.10 ./ 23'880.-) e 1998 fr. 1'640.- (7.5% di fr. 57'520.45 ./ 23'880.- x 7 mesi e 24 giorni : 12), complessivamente quindi fr. 18'634.40. Per il futuro la perdita è invece di fr. 27'046.90 (7.5% di fr. 57'520.45 ./ 23'880.- x 10.72).\ndanno per attività domestica\n8. L'attrice postula pure la rifusione di tutta una serie di importi a titolo di danno per la parziale incapacità a svolgere le attività domestiche: mentre negli allegati preliminari la sua richiesta era limitata al riconoscimento di fr. 80.- settimanali, pari a 4 ore a fr. 20.- (petizione p. 11 e 12) oppure a 2 ore e 40 minuti a fr. 30.- (replica p. 13), in sede conclusionale essa ha decisamente aumentato le sue pretese di risarcimento, esponendo un dispendio orario variante dalle 6 alle 12.35 ore settimanali, remunerate da fr. 24.- a fr. 27.- all'ora. La convenuta, da parte sua, si è opposta a qualsiasi richiesta in tal senso, contestano che l'attrice avesse subito un'incapacità nella sua attività di casalinga.\nL’istruttoria di causa ha confermato che l'incidente ha effettivamente causato all'attrice una parziale incapacità a svolgere determinate attività domestiche, anche se non è stato possibile stabilire con esattezza in che percentuale (cfr. teste ____________ p. 2; mentre il referto 25.8.1993 del centro di riabilitazione ____________ di __________, doc. Z4, menziona pure le difficoltà dell'attrice a svolgere le attività domestiche). Considerati gli inconvenienti patiti dall'attrice, che a seguito dell'incidente doveva in pratica farsi aiutare sia per effettuare i lavori di casa più pesanti, come fare le pulizie dei pavimenti e dei vetri, portare la cesta del bucato, stirare e in parte fare la spesa, sia per prepararsi da mangiare (cfr. testi __________ p. 3 e 4, __________ p. 6 e __________; doc. Z16), la necessità di far capo all'aiuto di terzi -siano essi parenti o estranei (cfr. doc. Z41 e plico doc. Z49)- in ragione di 4 ore settimanali remunerate fr. 20.- all'ora (il Tribunale federale ha recentemente stabilito in fr. 22.70 orari la retribuzione dovuta, cfr. DTF 117 II 623; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q. e llcc./M. e llcc.; IICCA 15 settembre 1998 in re V./E.), per complessivi fr. 80.-, appare senz'altro adeguata, anzi decisamente prudenziale, e può senz'altro essere confermata, senza che sia necessario scomodare gli studi statistici di Brünnger, Die Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten e di Schulz-Borck/Hofman, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, già fatti propri dal Tribunale federale (DTF 108 II 437) o quello più recente di Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo, Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht (ZBJV 2000 p. 1 segg.). Il riconoscimento di un maggior dispendio orario postulato dall'attrice in sede conclusionale non può di contro essere ammesso per almeno 2 motivi: innanzitutto negli allegati preliminari l'attrice, con le formulazioni \"danno concreto minimo\" (petizione p. 11) rispettivamente \"bisogna considerare almeno 4 ore settimanali\" (petizione p. 12), aveva chiaramente fatto intendere di ritenersi soddisfatta con il riconoscimento a suo favore di quell'importo settimanale, per cui il successivo aumento delle sue richieste rappresenta un comportamento contraddittorio, come tale costitutivo dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC); d'altro canto, l'aumento, oltretutto non marginale, non è avvenuto per adeguarsi a nuove circostanze emerse successivamente all'inoltro della petizione e della replica."}