{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-15_2002-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59260&nX40_KEY=4929276&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d36a6351a02cdf5c5d441d8cc7dcd78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:04:23", "Checksum": "ac2ac83d6ffcc2b42f6137cc24b421a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 18 giugno 1999 da\n|\n|\n____________, rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n____________ (Svizzera) SA, rappr. dall'avv. __________\n|\ncon cui l’attrice ha chiesto l'annullamento della convenzione di risarcimento 24 agosto 1998 e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 346'663.40 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 352'866.35;\ndomande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;\nesperita l'istruttoria di causa, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento finale, già indetto per il 20 settembre 2001;\nletti gli allegati conclusionali presentati il 6 rispettivamente 13 settembre 2001;\nesaminati gli atti dell'incarto\nritenuto\nin fatto:\nA. Il 21 maggio 1990, verso le 13.00, in territorio di __________, ____________ -che nel frattempo ha cambiato il suo cognome in ____________ (atto n. 44 doc. ____________ richiamato)- alla guida della sua vettura Renault 5, è stata tamponata da un furgone VW 26, condotto da ____________ (cfr. doc. A), riportando un \"colpo di frusta\" (distorsione cervicale) e una contusione lombare (doc. E). L’incidente, apparentemente di moderata gravità, si è in realtà rivelato più serio del previsto, tanto da originare col passare del tempo una cervicalgia cronica post-traumatica dopo colpo di frusta e una sindrome psico-organica post-traumatica con depressione cronica (doc. Z11), la quale, oltre a importanti cefalee fronto-occipitali e cervicalgie irradianti nella parte destra del corpo, le ha progressivamente causato problemi di sonno, una rapida affaticabilità, nonché un notevole rallentamento della capacità di concentrazione e della memoria fresca (cfr. doc. P, R, S e Z4), tali da comprometterne gravemente la capacità di attenzione e di apprendimento come pure la flessibilità intellettuale (doc. Z4).\nIn data 1° settembre 1994 l’____________ le ha pertanto accordato una rendita d’invalidità del 100% dal 1° agosto 1994 e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 50% (doc. H e U). Il 3 gennaio 1995 anche l’AI le ha riconosciuto una rendita d’invalidità al 100%, con effetto dal 1° maggio 1991 (doc. I).\nB. Le trattative con l'assicuratrice RC della vettura di ____________, ____________ (Svizzera) SA, prontamente instaurate dai legali di ____________, sono state lunghe e laboriose. Il 24 agosto 1998, dopo aver in precedenza già ricevuto acconti per complessivi fr. 14'000.-, l'avv. __________, in sua rappresentanza, ha sottoscritto un accordo di liquidazione per ulteriori fr. 91'000.- (doc. D).\nC. Con la petizione in rassegna ____________ ha chiesto l'annullamento della convenzione di risarcimento, a suo dire manifestamente insufficiente (art. 87 cpv. 2 LCStr), e la condanna ex art. 41 CO e 61 cpv. 1 LCStr della ____________ (Svizzera) SA al pagamento di fr. 346'663.40 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 352'866.35. Essa, oltre alla rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 30'702.95) ed al versamento di un importo per torto morale (fr. 20’000.-, già dedotti i fr. 40'800.- relativi all’indennità per menomazione dell’integrità fisica), ha in particolare postulato il risarcimento dei danni da lei subiti fino alla data di capitalizzazione, fissata al 1° gennaio 1996 (arrotondati a fr. 59'000.-: perdita di guadagno fr. 32'980.-, contributi AVS a suoi carico fr. 5’863.- e perdita per l'attività di casalinga fr. 23'200.-) con i relativi interessi (fr. 73'168.60) e del danno futuro (perdita di guadagno fr. 180'938.-, contributi AVS a suo carico fr. 14'892.-, perdita per l'attività di casalinga fr. 79'164.80), il tutto, previa deduzione delle somme già ricevute dalla controparte a titolo di acconti (fr. 105’000.-).\nD. La convenuta si è opposta alla petizione, non ritenendo assolutamente date le condizioni di fatto e di diritto per potersi annullare l'accordo transattivo concluso a suo tempo: in effetti, a parte il fatto che l'accordo in questione era stato concluso dal legale dell'attrice con piena cognizione di causa, a suo dire, l'importo concordato a quel momento era del tutto consono, visto e considerato che non era stata provata né la totale invalidità dell'attrice né l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente e i danni da lei vantati e che nemmeno erano state prese in considerazione quali fattori di riduzione le affezioni di cui essa già soffriva in precedenza; in ogni caso, a fronte del versamento di fr. 105'000.-, le sue spettanze, nella migliore -per lei- delle ipotesi, potevano essere quantificate in fr. 110'392.10, o meglio, viste le precisazioni in replica, in 115'678.15: in particolare, alla stessa potevano essere riconosciute unicamente la perdita di guadagno e quella dei contributi AVS, fino alla data di capitalizzazione del 24 agosto 1998 (fr. 22'425.70 rispettivamente fr. 5'863.-) e per il futuro (fr. 74'525.45 rispettivamente fr. 12'864.-), mentre le altre pretese erano infondate, non essendovi alcuna perdita per attività di casalinga, l'importo riconosciuto a titolo di indennità per menomazione dell'integrità corrispondendo in concreto all'indennità per torto morale, mentre il calcolo degli interessi e l'ammontare delle spese legali preprocessuali erano contestati."}