{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-05-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1999-13_2004-05-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22337&nX40_KEY=4924613&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f8c01438a77f1a715587e84185dc0562"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1999.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.05.2004 10.1999.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:01:40", "Checksum": "567abe8196c5a3eef1d77ab28fbeb285", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.05.2004 10.1999.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. (Rinvio TF) |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa -già inc. n. 10.95.15 (2652)- promossa direttamente in appello con petizione 29 ottobre 1993 da\n|\n|\nAT 1 Lugano\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 CV 2\n|\ncon cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 500'000.- oltre interessi al 12% dal 1° gennaio 1992 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. 296997 e 296998 dell'UE di Lugano, domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\npreso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 25 febbraio 2003;\nrichiamato il decreto 6 aprile 2001 con cui l'attore è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria a far tempo dal 15 luglio 1999;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Nel dicembre __________AT 1, cittadino svizzero allora sessantaquattrenne, entrò in contatto con la società luganese CV 1, concessionaria per la Svizzera del marchio \"__________\" e dei diritti di distribuzione relativi ai corsi di lingua \"__________\" (cfr. doc. A9), che in precedenza aveva fatto pubblicare su un quotidiano un'inserzione volta alla ricerca di un \"partner direttore\" o di un \"partner finanziario\" per l'apertura di 3 nuove filiali in Ticino rispettivamente per la sua sede di Lugano (doc. A1).\nA seguito dei colloqui intercorsi, condotti per CV 1 dai direttori __________ CV 2 (amministratore unico) e __________, le parti decisero di iniziare un rapporto di collaborazione.\n2. Nel febbraio 1987 __________ AT 1 acquistò pertanto, ad un prezzo di fr. 200'000.-, il 33.67% del capitale azionario della società __________ (doc. B), che in forza di un contratto di franchising gestiva la scuola __________ di Lugano, e contestualmente concluse con questa società un contratto di consulenza in qualità di direttore e consigliere d'amministrazione (doc. C), che ben presto venne però sostituito da un semplice accordo di collaborazione quale venditore esterno (doc. E1, E2).\nPreso atto che __________ si trovava in una situazione assai diversa da quella che gli era stata prospettata, __________ AT 1, nella primavera del 1988, chiese a CV 1 la restituzione dell'investimento da lui effettuato.\n3. Per superare la situazione di empasse venutasi a creare per il fatto che CV 1 si diceva impossibilitata a restituire in contanti le somme investite, quest'ultima, nel settembre 1988, propose ad __________ AT 1 di cederle le azioni di __________ in cambio di un contratto di franchising per l'apertura di un nuovo centro __________ a Strasburgo. Fu così che nell'autunno 1988 le parti sottoscrissero una convenzione (doc. F1), in base alla quale __________ AT 1 si impegnava tra l'altro a cedere a CV 1 le azioni in questione ad un prezzo di fr. 150'000.- in cambio della cessione da parte della concessionaria francese __________, senza alcun corrispettivo, dei diritti di know-how e di marchio \"__________\" per la regione di Strasburgo, contratto questo che è stato poi effettivamente formalizzato a favore della neo-costituita società __________ (doc. F2), di cui __________ AT 1 era il principale azionista.\n4. L'attività della scuola di Strasburgo, curata da __________ AT 1 e, in qualità di formale gestore, dal figliastro __________, si è ben presto rivelata problematica, ciò che ha tra l'altro obbligato __________ AT 1 ad investirvi i suoi risparmi ed ulteriori importi mutuatigli da terze persone, per evitarne il fallimento.\nViste le persistenti difficoltà, nel settembre 1992 egli è stato tuttavia costretto a cedere la maggioranza del pacchetto azionario della società a __________ (doc. P) ed ha in pratica cessato di occuparsi della scuola."}