23'400'000.- oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 1991, ed alla quale la parte convenuta, con risposta 15 novembre 1999, si รจ opposta. Ed ora sullo stralcio della causa atteso che la parte attrice, con scritto 21 dicembre 2001 controfirmato dal patrocinatore della convenuta, ha comunicato che "la parte attrice ritira la causa indicata a margine ritenuto che, conformemente all'accordo transattivo globale raggiunto dalle parti in sede extragiudiziale, la tassa e le spese di giustizia sono da porre a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono compensate". Visti l'art. 352 e seg. CPC e, per le spese, la vigente LTG pronuncia 1. La causa inc.