CO) rispettivamente a seguito di un vizio di volontà (art. 24 e segg. CO). Lo stesso vale per l'eccezione di prescrizione, che il convenuto ha mantenuto in sede conclusionale solo nell'evenienza in cui l'attrice si fosse richiamata alle norme sui vizi di volontà. 3. Il convenuto, evidenziando come contrattualmente gli era stato garantito il ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, che negli anni 1994-1996 era stata di fr. 1'731'498.40, pretende dall'attrice la rifusione di complessivi fr. 17'315.--. La richiesta è fondata. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'accordo contrattuale concluso il 20 dicembre 1993 "Ristourne: