1996 p. 194). In tali circostanze, preso atto che il credito dell'attrice è in definitiva condizionato - e non risulta che essa abbia adempiuto o offerto di adempiere alla condizione - non è per il momento possibile rigettare l'opposizione interposta al PE N. 590580. 2.2.4 La pretesa attorea di fr. 162'575.60 essendo già stata accolta a seguito dell'accertata esistenza di un accordo transattivo, non torna conto esaminare se la stessa fosse eventualmente dovuta anche per il fatto che la rescissione dei contratti di compravendita era possibile in base alle norme relative ai difetti della cosa venduta (art. 197 e segg. CO) rispettivamente a seguito di un vizio di volontà (art. 24 e segg.