, N. 12 e segg.). Nel caso di specie, visto il tenore delle contrapposte modalità di pagamento e considerato in particolare che la proposta dell'attrice di un versamento dell'intero capitale nel 1995 o 1996 - l'unica questione, come detto, su cui le opinioni delle parti divergevano - non è più attuale (Kramer, op. cit., N. 21 ad art. 2 CO), l'unica soluzione possibile è quella di prevedere un pagamento del debito in 48 rate, come previsto dal convenuto. 2.2.3 Da quanto precede, si ha che l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto di fr. 200'087.60, somma ridotta a fr. 162'575.60 a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo di 9 rate di fr.