, N. 11 ad art. 2 CO): il convenuto, iniziando a versare le rate previste dall'accordo transattivo e soprattutto continuando a corrisponderle anche dopo la ricezione del doc. DD, con cui la controparte gli aveva ribadito - ciò che egli, dopo aver frainteso il doc. Z, aveva ora finalmente capito - di non condividere le modalità di pagamento, ha anzi chiaramente fatto intendere che la particolare questione non era in ogni caso tale da compromettere la validità dell'accordo transattivo stesso (cfr. Kramer, op. cit., N. 12 ad art. 2 CO);