Con ciò il problema di fondo non è tuttavia risolto, essendo in effetti possibile che l'accordo sulla particolare questione fosse soggettivamente essenziale per una o entrambe le parti. Sennonché, nel caso di specie nulla, nemmeno il tenore del doc. V, permette di ritenere che il 27 novembre 1995, al momento della formulazione della proposta, il convenuto abbia lasciato intendere in modo riconoscibile per la controparte che l'accettazione delle modalità di pagamento da lui indicate costituisse una condizione per il perfezionamento dell'accordo transattivo (Kramer, op. cit., N. 11 ad art. 2 CO):