Nonostante un nutrito scambio di corrispondenza, le parti non sono riuscite ad evadere positivamente le divergenze, cosicché il convenuto il 17 dicembre 1996 ha dichiarato decaduto l'accordo transattivo (doc. MM). 2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, è in definitiva solo sulle modalità di pagamento della somma di fr. 200'087.60 e non anche su altre questioni che a quel momento vi era ancora una divergenza d'opinione tra le parti (cfr. pure doc. MM): mentre la questione della riconsegna delle apparecchiature non era assolutamente litigiosa - dal doc. V non risultava per altro che la stessa dovesse avvenire immediatamente - tanto è vero che l'attrice nel doc.