Giusta gli art. 1 e 2 cpv. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali, ritenuto che secondo la dottrina maggioritaria ciò è il caso se essi si sono accordati sia sui punti oggettivamente essenziali, ovvero quelli che costituiscono il contenuto minimo ma indispensabile ("Geschäftskern") del contratto, sia sugli eventuali punti soggettivamente essenziali, ovvero su questioni secondarie da un punto di vista oggettivo ma che per una o entrambe le parti costituiscono nondimeno un aspetto determinante, la "condicio sine qua non", per la conclusione del contratto