A suo giudizio, la rescissione dei contratti non era giustificata, l'attrice essendo ampiamente informata in merito al problema dell'omologazione e comunque non avendogli tempestivamente notificato la difettosità della merce, tanto più che ogni sua eventuale pretesa, già estinta per il fatto che il termine di prescrizione annuale non era stato nuovamente interrotto dopo l'inoltro di un PE nel 1994, in ogni caso già lo era almeno nella misura in cui si riferiva ai contratti conclusi prima del 27 aprile 1993. Quanto all'accordo transattivo, lo stesso non si era in realtà mai perfezionato, in quanto le parti non avevano raggiunto un'intesa sul pagamento rateale, sulla riconsegna immediata